GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso per alterazione della cartella clinica

In tema di falsità materiale, l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciò consegue che, se nell'agente non è mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 c.p. e non sotto quella della falsità materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 c.p. La S.C., nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).Cass. pen. Sez. V 11/1/2000 n. 4679.

Tratto da Iuris Data.

La sostituzione della cartella clinica originaria con altra, fatta depositare presso la struttura e destinata a fungere da originale, in sostituzione di quella gią assoggettata a cancellazioni ad addizioni, integra un fatto di falso documentale, facendo apparire formato un unico atto rappresentativo di una diversa realtą. L'intento di ristabilire la veritą affettuale, non rileva ai fini della configurabilitą del falso in atto pubblico, salvo l'ipotesi della correzione di errori materiali. Cass. pen. Sez. V 24/1/1983 n. 9423, 6/2/1986 n. 4818, 20/1/1987 n. 3632, 14/12/2004 n. 48086.

 

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